Oggi la presenza nei condomini di sistemi di video sorveglianza è diventato un fatto assolutamente comune. Ciò è dovuto ad una situazione di sicurezza sociale diventata precaria negli ultimi anni e che spinge sempre di più i cittadini a dotarsi di sistemi autonomi per la sicurezza personale. La videosorveglianza per mezzo di telecamere tradizionali o intelligenti (cioè capaci di acquisire molte più informazioni dall’analisi facciale) si inserisce in questo filone di ansia e paura. Benché la precarietà della sicurezza pubblica e privata sia un fatto assodato, questo non impedisce alla normativa statale ed extra statale di offrire un quadro normativo anche molto rigido per quanto riguarda il rispetto della privacy per tutti coloro che, più o meno consapevoli, subiscono questi strumenti di controllo., ne consente ai proprietari di questi sistemi di soprassedere a queste stesse norme, divenute altrettanto importanti per la sicurezza di tutti.
Limiti della tecnologia: ampiezza dell’area e selezione
La normativa sulla privacy si presenta come piuttosto rigida, e il motivo va cercato anche e soprattutto nei limiti tecnici che un sistema di videosorveglianza porta con se. Il primo limite tecnico è quello di non poter in alcun modo limitare lo sguardo della telecamera allo spazio del proprietario del sistema di controllo. Detto in altri termini vuol dire che se un negozio in strada è dotato di un sistema di telecamere, queste sicuramente andranno a riprendere anche scene dello spazio comune, immortalando anche semplici privati che passeggiando subiscono una violazione della loro privacy. Questo è un altro limite, particolarmente grave se si utilizzano sistemi di intelligenza che recepiscono, attraverso l’analisi facciale, più informazioni di quelle che è in grado di acquisire un sistema tradizionale: non possiamo dire alle telecamere chi inquadrare e chi no. Ogni sistema di telecamere, anche se posizionato in un’area perfettamente circoscritta, non può essere educato alla selezione dei soggetti registrati.
Gli obblighi per i condomini
Pensiamo ad un condominio. La selezione di coloro sottoposti a registrazione può essere molto importante. Tanto quanto l’ampiezza dell’area, visto che le le camere nell’androne tendono sempre ad essere rivolte verso l’esterno, quindi acquisendo anche immagini di ignari cittadini. Per quanto apparentemente innocuo, questo è un problema su cui il Garante non intende soprassedere, per questo costringe tutti i possessori di video sorveglianza ad uniformarsi ad alcuni obblighi che magari non saranno in grado di superare i limiti tecnologici ma sono comunque studiati per salvaguardare la privacy. Facendo riferimento all’articolo pubblicato su Tweaker, possiamo elencare una serie di accorgimenti:
- Dare massima attenzione alla richiesta di installazione;
- Individuare il responsabile del trattamento dati;
- Stabilire la porzione di area sorvegliata;
- Fare riferimento alle norme sull’accesso ai dati.
Per questi punti la legge stabilisce che, ad esempio, la richiesta di installazione deve essere deliberata dai condomini riuniti in regolare assemblea, con votazione di almeno la metà degli intervenuti più uno oppure almeno la metà dei millesimi condominiali. Dell’installazione si occupa l’amministratore, mentre il responsabile dei dati è l’intero condominio o eventuale rappresentante esterno. L’accesso alle riprese è consentito solo per fini di sicurezza e nessuno può accedervi. L’area di ripresa deve essere limitata alla porzione di competenza e la comunicazione sulla presenza del sistema deve essere evidente e ben in vista.